11.89.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le parole: «da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» e le parole: «confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro» sono soppresse e dopo le parole: «con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati» sono aggiunte le seguenti: «e comunque al massimo sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati e agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle regioni entro novanta giorni.».