Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024» e le parole: «che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «, importi che costituiscono».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.