Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:
a) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
b) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione»;
b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «di cui 160.000 milioni di euro» e le parole: «50.000 milioni di euro riferiti» sono soppresse.
4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:
«m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali».