Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al divieto di applicazione di decurtazioni di corrispettivo in ragione delle minori percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, è differito al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.