Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: «12-bis. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al termine del 31 dicembre 2026, i Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».