Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 574, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 992, le parole: «possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, la facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;
c) il comma 994 è sostituito dal seguente:
«994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale».