stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.204.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3431

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2022  [ apri ]
3.204. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 201 è inserito il seguente:

   «201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».