Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.1.
1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 gennaio 2021.