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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 96.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
96.6.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili per la medesima finalità nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.