Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.