Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)
1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a in 400.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.