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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
9.012.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale per la rideterminazione dei valori delle partecipazioni)

  1. All'articolo 137, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «15 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 137, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per il periodo dal 16 novembre 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.