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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 89.34. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
89.34.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle Università statali, è istituito un apposito fondo, denominato Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripartire annualmente tra le Università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto fra studenti iscritti all'Ateneo e posti riservati nei Collegi agli studenti iscritti all'Ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 495 milioni.