Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)
1. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate, impegnato nel contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2021: – 500.000;
2022: – 500.000;
2023: – 500.000.