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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 81.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
81.02.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Unificazione dei fondi dedicati al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 393 la parola: «400,» è soppressa;

   b) il comma 400 è soppresso;

   c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

   «401. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

   d) al comma 402 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2020, accedono al Fondo unico di cui al comma 401»;

   e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406 le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;

   f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola: «Fondi» è sostituita dalla seguente: «Fondo».

   2. L'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

ident. 81.07.