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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 80.019. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
80.019.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita)

  1. Al fine di garantire alla coppie con infertilità e sterilità l'accesso uniforme alle prestazioni di cura e diagnosi della infertilità e sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle risorse di cui alla presente disposizione da parte delle regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, la prevenzione della infertilità e sterilità e la donazione di cellule riproduttive.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 10.000.000;
  2022: – 10.000.000;
  2023: – 10.000.000.