Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento in servizio di medici, dirigenti della pubblica amministrazione e magistrati)
1. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, soprattutto in relazione all'attuale emergenza epidemiologica, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 dicembre 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio, nonché del personale dirigente della pubblica amministrazione e dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.