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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 72.021. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
72.021.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Credito di imposta per servizi sanitari)

  1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all'ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in favore di:

   a) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, per un importo massimo di euro 500;

   b) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, superiore a 15.000 euro e inferiore a 25.0000 euro, per un importo massimo di euro 400.

  2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile da ogni componente del nucleo familiare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA Spa.
  4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 104,5 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 695,5 milioni.