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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
71.7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e soddisfatto la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e che, entro il 31 dicembre 2017, hanno soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni per l'anno 2021 e 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.