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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
71.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: «in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno cessato l'attività commerciale».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 71, valutati in euro 35 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.