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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
71.06.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, dall'articolo 1, comma 1, lettere a) ed e), e agli articoli 7, comma 3, 8 e 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e di sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni di cui al comma 2.
  2. Sono destinatarie delle risorse del Fondo le associazioni del Terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

   a) rechino nello Statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere con un approccio laico e femminista;

   b) siano attive da almeno tre anni e presentino un curriculum che contenga attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del presente comma.

  3. Le amministrazioni di competenza concedono l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), che gestiscano luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza, culturali dedicate alle questioni di genere e erogazione di servizi alla comunità di riferimento promozione di attività culturali e erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.
  4. Il Fondo di cui al comma 1, lettera a), ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  5. Con decreto del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, entro il mese di marzo di ciascun anno, sono disciplinati modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo.
  6. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.