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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
71.012.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa – ISCRO)

  1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali frangenti, è istituita una «Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa» (ISCRO), erogata dall'INPS e spettante ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda abbiano subìto una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei 3 anni precedenti, e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.
  3. Se nel corso dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o malattia o altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della gestione separata INPS, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità, malattia o altro indennizzo a carico della gestione separata INPS, tali indennità rilevano ai fini della quantificazione del reddito.
  4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, al momento della domanda, abbiano maturato un'anzianità di iscrizione di almeno 3 anni alla medesima gestione separata, e che nel corso dei 3 anni precedenti non abbiano cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante il trattamento di indennità determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione non dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
  5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno 5 anni dalla conclusione del precedente trattamento di indennità. In ogni caso, nessuno può usufruire della indennità per più di 3 volte.
  6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'indennità non può in ogni caso superare i 6.516 euro.
  7. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.
  8. La domanda di ISCRO è presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.
  9. L'indennità è corrisposta in 6 mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.
  10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile, neppure in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, definirne i contenuti formativi, predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Anpal riunisce un tavolo di coordinamento con le regioni e le associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
  12. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 della presente legge si provvede, con un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 0,28 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12 confluiscono in un apposito fondo istituito nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.