stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
7.09.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali)

  1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.625 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 184.