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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 69.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
69.03.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano, in quanto compatibili, alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonché ai familiari superstiti, come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
  2. Sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari e gli altri lavoratori, compresi i volontari, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e tutti gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di pubblica sicurezza impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiori al venticinque per cento o dalle quali consegua il decesso, durante o in seguito al servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.
  3. L'assegno vitalizio o le elargizioni previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con la rendita INAIL, con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
  4. In caso di concorso di benefìci pubblici non cumulabili, ad eccezione della rendita INAIL, è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze. In caso di decesso, le prestazioni sono erogate a tutti i superstiti, nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, legge 13 agosto 1980, n. 466, rispettivamente nell'ordine di cui ai nn. 1, 3 e 4, compresi gli orfani non nel carico fiscale.
  5. Al tale fine è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.