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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 69.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
69.012.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Disposizioni in materia di vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1-bis, le parole: «se prevista dai rispettivi contratti di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «anche se prevista dai rispettivi contratti di categoria»;

   b) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1° settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva, il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.
   1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1»;

   c) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ed in mancanza, ai genitori» sono aggiunte le seguenti: «e ai fratelli e alle sorelle»;

   d) all'articolo 4, dopo il comma 3 inserire il seguente:

   «3-bis. Nel caso in cui il soggetto sia titolare di più trattamenti pensionistici indiretti o di reversibilità di cui alla presente legge, i criteri più favorevoli attribuiti o attribuibili ad una delle pensioni con anche la totale esenzione fiscale devono essere attribuiti per tutte le posizioni di categoria del beneficiario indicate. I medesimi criteri devono essere applicati per ciascuna pensione anche per il titolare di più posizioni dirette includendo anche quelle stabilite all'articolo 3 della presente legge»;

   e) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1° gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 12 gennaio 2014»;

    2) al comma 3-ter, le parole: «o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento» sono soppresse;

    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014»;

   f) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica non può in ogni caso superare la misura del cento per cento.
   1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
   1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione»;

   g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

   «Art. 7. – A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.