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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 67.9. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
67.9.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   1-bis. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono altresì tenuti ad avere alle proprie dipendenze persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento nella seguente misura:

   a) se occupano da 51 a 150 dipendenti, una unità nella quota di riserva;

   b) se occupano da 151 a 300 dipendenti, tre unità nella quota di riserva;

   c) se occupano più di 300 dipendenti, il venti per cento della quota di riserva.

   1-ter. Gli uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e, per quanto riguarda le persone affette da malattia rara, con i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare, garantiscono e coordinano le più opportune forme di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui al comma 1-bis, nell'interesse della piena integrazione della persona disabile e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'azienda o dell'ente.».

   b) all'articolo 9, comma 4, le parole: «i disabili psichici vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara, inserita nel Registro di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, con invalidità superiore al 45 per cento vengono avviate» ed è aggiunto, in fondo, il seguente periodo: «Gli stessi soggetti vengono altresì avviati dagli uffici secondo l'ordine di una specifica e limitata graduatoria, nelle imprese e negli enti pubblici che non hanno ottemperato agli obblighi della presente legge. Gli uffici competenti, attraverso un progetto personalizzato di sostegno all'inclusione, concordano con l'azienda o ente pubblico, le modalità di inserimento più idonee ad ogni specifica situazione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.».

   c) all'articolo 13, comma 1-bis, dopo le parole: «intellettiva e psichica» inserire le seguenti: «ovvero affetto da malattia rara».

ident. 67.4.67.20.