Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo per le vittime dell'amianto)
1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato della somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.