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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 63.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
63.04.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita contratta per patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo, e in caso di premorte agli eredi ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 20 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata d'ufficio dal Fondo vittime amianto unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.
  2. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo vittime amianto, eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.
  3. Vengono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo. Le predette disponibilità sono, altresì, utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies della legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 60,92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede parzialmente per 22 milioni di euro a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri per le prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono determinate in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  5. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 o dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente norma. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente.
  6. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, sono determinati in 600.000 euro per l'anno 2021, 500.000 per gli anni 2022, 2023 e 2024, 350.000 euro per l'anno 2025, 250.000 mila euro per gli anni 2026 e 2027 e 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 44,32 milioni di euro per l'anno 2021, di 44,22 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, di 44,07 milioni di euro per l'anno 2025, di 43,97 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 44,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.