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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 61.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
61.04.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 3.500 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alla seguenti categorie:

   a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   f) i lavoratori salvaguardati ricompresi nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, che matureranno il requisito pensionistico anche al raggiungimento dei 62 anni di età, con almeno 20 anni contributivi, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

  2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 3 del presente articolo.
  3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 3.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 24,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 33,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 18,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 6,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.
  4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 209.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 24,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 33,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 18,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 6,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.