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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.25. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
59.25.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo pari a 1.000 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.
  1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
  1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis è erogato dall'INPS, previa domanda, a valere sullo stanziamento per l'anno 2021 del Fondo di cui al comma 1.