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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
58.014.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Agevolazioni fiscali per la cura e l'assistenza degli animali di affezione)

  1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
  2. Ai privati e volontari che custodiscono o hanno in cura animali di affezione, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute e documentate rispettivamente negli anni 2021, 2022, 2023 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 300 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –13 milioni di euro;
   2022: –13 milioni di euro;
   2023: –13 milioni di euro.