Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato alla emissione di voucher per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia e facilitare la promozione del benessere e della produttività, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione. Le modalità di utilizzo del Fondo e l'emissione dei voucher sono disciplinati con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , 470 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.