stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.038. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
57.038.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Fino al 31 gennaio 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
   2-bis. Dal 16 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 che, in ragione della natura dell'attività lavorativa, siano impossibilitati a svolgere prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del precedente comma 2 possono usufruire di un periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero e prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Le assenze di cui al presente comma non sono computabili nel periodo di comporto Nessuna responsabilità neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma».

  Conseguentemente:

   a) al comma 5 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 949,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 116 milioni di euro per l'anno 2021.

   b) all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 514 milioni e le parole: di 500 milioni con le seguenti: di 384 milioni.