stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
52.08.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di IVA per l'acquisto della prima casa)

  1. Al fine di sostenere il mercato dell'edilizia, limitatamente al triennio 2021-2023 e previa autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sono esenti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei beni di cui al punto 21) della Tabella A, Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 390 milioni per l'anno 2021, 1 miliardo per l'anno 2022 e 1,128 miliardi per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.