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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
5.04.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure a sostegno del lavoro giornalistico)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'INPGI piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, gli incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione consistenti nel riconoscimento di sgravi o esoneri contributivi, disposti con legge in favore della generalità dei datori di lavoro, devono ritenersi applicabili, salva diversa indicazione, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri.
  2. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione del contagio da Covid-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), fino al 31 dicembre 2025 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto sulla base del quale viene disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l'ammontare del predetto gettito risulti superiore all'onere sostenuto dall'INPGI, la differenza resterà acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l'obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2025.
  3. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), il termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è prorogato al 30 aprile 2021. Fino alla stessa data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati in 29,65 milioni di euro per il 2021, 30,15 milioni di euro per il 2022, 31,15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 5,15 milioni di euro a decorrere dal 2026.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di 29,65 milioni di euro per il 2021, 30,15 milioni di euro per il 2022, 31,15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 5,15 milioni di euro a decorrere dal 2026.