Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento sui prodotti igienico-sanitari femminili)
1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 1-quinquies) è sostituito dal seguente:
«1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile quali assorbenti igienici esterni e tamponi interni, coppette mestruali.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.