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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
40.01.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifica alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)

  1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge n. 44, 23 febbraio 1999 sono aggiunti i seguenti:

   «1-quater. È istituito presso il Mediocredito Centrale un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1, all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Fondo ha una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni annui a decorrere dal 2021. La percentuale di copertura della garanzia di cui al periodo precedente è stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia è concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti di cui al primo periodo. Per l'elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.
   1-quinquies. Il fondo di garanzia di cui al comma 1-quater, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti di cui al comma 1-quater. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1-quater i soggetti di cui al medesimo comma 1-quater, le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per le pregresse garanzie, gli intermediari ed il Fondo di garanzia non tengono conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di Mediocredito Centrale e non considerano pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi della presente legge e della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non sono considerati come non ammissibili al rilascio della garanzia del Mediocredito Centrale i soggetti e le imprese richiedenti che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca d'Italia. Non è considerato il rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti, imprese ed operatori economici, che si trovino ad avere bilanci “inquinati” da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese. Le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione alla garanzia di cui al comma 1-quater.
   1-sexies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è disciplinato il Fondo di cui al comma 1-quater».

  Conseguentemente all'articolo 209 il Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dalla presente legge è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.