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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
39.03.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020)

  1. All'articolo 110, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La rivalutazione delle partecipazioni non richiede la rivalutazione delle immobilizzazioni presenti nei bilanci delle società partecipate oggetto di rivalutazione. In sede di redazione del bilancio consolidato è ammessa l'allocazione ad avviamento della differenza positiva derivante dall'annullamento della partecipazione e riconducibile alla rivalutazione della partecipazione stessa in base ad asseverazione di un esperto professionista abilitato».
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, è ridotto il Fondo di cui all'articolo 209 per un importo pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021.