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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.013. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
35.013.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente

Art. 35-bis.
(Parametri affidamenti bancari)

  1. Al fine di garantire misure di liquidità alle imprese a causa della crisi epidemiologica da COVID-19, e di favorirne l'accesso al credito, gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese e persone fisiche che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating manifestati fino al 1° marzo 2020.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione per le imprese e le persone dichiarate giudizialmente in stato d'insolvenza, le imprese già sottoposte a procedure concorsuali e per le persone fisiche oggetto di declaratoria fallimentare pregressa, nonché per le posizioni già rilevate presso la centrale rischi della Banca d'Italia anteriormente al 1° marzo 2020.