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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.019. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
3.019.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme in favore dei lavoratori marittimi)

  1. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parole: «rappresentative a livello nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai lavoratori marittimi, limitatamente alla possibilità di ricevere anticipi relativi alla propria retribuzione, fino ad un massimo di euro 500 per ogni contratto, per i soli periodi di navigazione, laddove risulti impossibile o comunque difficoltoso utilizzare forme di pagamento elettronico come certificato dal comandante dell'imbarcazione».
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce una piattaforma digitale denominata «Anagrafe digitale unica della gente di mare», tramite la digitalizzazione e l'implementazione della vigente anagrafe della gente di mare, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.
  3. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata con le banche dati dell'INPS e dell'ANPAL, è gestita dal Comando generale delle Capitanerie di porto, ed è accessibile alle capitanerie di porto, al personale della gente di mare e agli armatori, per le parti di propria competenza.
  4. La piattaforma di cui al comma 1 è finalizzata a garantire agli utenti la possibilità di espletare rapidamente e in sicurezza gli adempimenti burocratici necessari per lo svolgimento di attività lavorative da parte del personale della gente di mare.
  5. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e all'articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle istituzioni scolastiche che erogano i percorsi formativi dell'indirizzo trasporti e logistica, opzioni «Conduzione del mezzo navale» e «Conduzioni di apparati e impianti marittimi», devono includere, eventualmente come quota parte di altro insegnamento del piano dell'offerta formativa, il conseguimento di certificati della formazione di base di cui alla sezione A- VI/1 del codice STCW di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rr), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2016, n. 51, si interpretano nel modo seguente:

   a) al comma 1, lettera g), per «navi» si intendono «unità»;

   b) al comma 3, lettera a), i «trenta mesi continuativi di servizio» si intendono anche non continuativi;

  7. A decorrere dall'anno 2021 alle persone con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 20.000 euro, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 100 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro annui, per la partecipazione ai corsi e alle attività di formazione obbligatorie volte all'ottenimento o al rinnovo dei certificati di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, nonché dei certificati di cui alla sezione A-VI/1 del codice STCW di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rr), del medesimo decreto legislativo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «697 milioni di euro per l'anno 2021 e di 397 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».