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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
29.06.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Istituzione di una Zona franca urbana nei comuni della regione Siciliana colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018 di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018)

  1. Nei territori dei comuni delle Regione Siciliana colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca urbana di cui al comma 1, e che hanno subìto a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 28 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021 ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 26 dicembre 2018 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui al comma 1.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2, nonché quelle in favore dei professionisti, sono concesse per il periodo di imposta in corso e per i quattro anni successivi.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, 180 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per l'anno 2023, 170 milioni per l'anno 2024 e 160 milioni per l'anno 2025 che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal 2023 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021, 320 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 310 milioni di euro per l'anno 2024, 340 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.