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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
28.01.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)

  1. Nel titolo III, capo I, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 162 è premesso il seguente:

Art. 161-bis.
(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)

   1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.
   2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalla società dopo aver ottenuto una risposta favorevole a specifico interpello presentato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono stabiliti la sede o gli insediamenti industriali ai sensi del citato comma 1 ed è efficace a decorrere dal medesimo periodo d'imposta.

  Conseguentemente all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  6-bis. Le società di capitali dell'Unione europea che stabiliscano la propria sede legale e fiscale nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia sono esonerate dall'applicazione delle ritenute, a qualsiasi titolo, sugli utili, sui dividendi, sulle royalties e sugli interessi distribuiti ai propri soci e azionisti per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni.