Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Modifiche al codice civile)
1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è inserito il seguente:
«Art. 1677-bis. – (Contratto di logistica) – 1. Con il contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.
2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone».