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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
23.05.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interpretazione autentica in materia di patent box)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 165, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende non applicabile ai casi in cui il reddito prodotto all'estero concorre a determinare il beneficio fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 e 500 rispettivamente con le parole: 760 e 460.