Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Disposizioni Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 496, ultimo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite con le seguenti: «80 per cento»;
b) al comma 497, ultimo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite con le seguenti: «80 per cento»;
c) al comma 502-bis, dopo le parole: «5 dicembre 2013, n. 159», sono inserite le seguenti: «Se le istanze sono istruite dalla Segreteria tecnica con più livelli di controllo, la Commissione tecnica di cui al presente comma può procedere ad un'approvazione massiva».