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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 205.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
205.014.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei medesimi giochi.
  2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  3. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici».
  4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite come segue:

   a) per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2021;

   b) per l'anno 2022: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2022;

   c) per l'anno 2023: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2023.

   Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l'anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 217, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  5. Il comma 2 dell'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come determinate dal presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

ident. 205.016.