Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:
Art. 205-bis.
(Disposizioni in materia di omogeneizzazione dell'imposizione fiscale dei tabacchi da inalazione senza combustione)
1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le parole: «in misura pari al venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al trenta per cento»;
b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La misura di cui al primo periodo è pari al 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e al 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023».