Dopo il comma 6 aggiungere, il seguente:
«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2021: –10.000.000.