Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))
1. Al comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «, di gomma e plastica» sono aggiunte le seguenti: «, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet.».