Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)
1. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelli per i quali almeno un terzo dei terreni acquisiti per la realizzazione dell'impianto, siano dedicati a coltivazioni agricole o pascolo, integrate all'impianto, attraverso uno specifico piano agronomico approvato dal CREA, al fine di preservare la vocazione agricola del terreno».